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La Nuova Patente – 19 Gennaio 2013

La Nuova Stangata Europea!!

TIPO CARTA DI CREDITO – Tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell’Unione europea saranno del tipo “carta di credito” di plastica, con un formato uniforme europeo e una maggiore protezione della sicurezza. La nuova patente è parte integrante di un più ampio pacchetto di misure adottato allo scopo di incrementare la libertà di circolazione, contrastare il fenomeno delle frodi e migliorare la sicurezza stradale nell’Unione europea. Infatti, la polizia stradale dei diversi Paesi europei è tenuta oggi a riconoscere più di 100 differenti tipi di patente di guida in materiale plastico o cartaceo. Molte volte le fotografie riportate sul documento non sono più attuali, la categoria per la quale è abilitato un conducente non è chiara e il documento è facile da contraffare. Le patenti attualmente in circolazione saranno sostituite con una patente di nuovo formato al momento del rinnovo o, comunque, entro il 2033. Agli Stati membri viene lasciata la facoltà di raffigurare simboli nazionali sulla patente.

SICUREZZA E NUOVA BANCA DATII – La nuova patente di guida comprende una serie di elementi di sicurezza per impedire di contraffarla o falsificarla. La sicurezza è incrementata inoltre grazie alla creazione di un sistema elettronico europeo di scambio di dati per facilitare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni nazionali. Ciò permetterà di semplificare le procedure di gestione delle patenti di guida per le persone che trasferiscono la propria residenza da uno Stato membro a un altro, oltre a contribuire in modo significativo alla lotta contro il cosiddetto “turismo della patente di guida” e le frodi, ad esempio mediante l’applicazione del nuovo e più rigoroso divieto di rilasciare in uno Stato membro la patente di guida a una persona la cui patente sia stata ritirata o sospesa o sia soggetta a limitazioni in un altro Stato membro.

PATENTE NUOVA AL RINNOVO – Il rinnovo periodico delle patenti di guida in tutta l’Unione europea è fondamentale per contrastare le frodi e migliorare la sicurezza stradale. In virtù della nuova normativa le patenti di guida per automobilisti e motociclisti devono essere rinnovate ogni 5-10-15 anni a seconda dello Stato membro e della categoria. Ad esempio, le patenti di guida per conducenti di autocarri e autobus devono essere rinnovate ogni cinque anni e il rinnovo è subordinato al superamento di una visita medica specifica. Il rinnovo è un atto amministrativo che non richiede il superamento di ulteriori prove. Ad ogni rinnovo la patente viene sostituita, niente più tagliandini quindi. Ciò garantisce che le informazioni riportate sulla patente, la fotografia ecc., siano aggiornate, che le caratteristiche di sicurezza della patente siano al passo con le nuove tecnologie e che gli Stati membri dispongano di informazioni costantemente aggiornate sulle patenti in circolazione. Tutte le nuove patenti per ciclomotori, motocicli, automobili, tricicli e quadricicli hanno ora una durata amministrativa massima di 10 anni, per gli autocarri e gli autobus si ferma a 5 anni. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.

15 DIVERSE PATENTI – Le patenti adesso diventano 15 e sono senza categorie e sottocategorie.

Eccole nel dettaglio.

AM: ciclomotori, velocità massima di progettazione 45 km/h, < 50 cm3 o potenza < 4 kW, inclusi i quadricicli leggeri. Si può conseguire a 14 anni, ma abilita alla guida negli altri paesi della Ue da 16 anni

A1: motocicli leggeri, < 125cc o potenza

A2: motocicli, potenza < 35kW con rapporto potenza/peso < 0,2 kW/kg e non derivati da veicoli con il doppio di potenza. Si può conseguire a 18 anni

A: motocicli a due ruote (compresi quelli con potenza superiore a 35 kW) e tricicli pesanti > 15 kW. Si può conseguire direttamente a 24 anni o a 20 anni (21 per i tricicli), se si ha la patente A2 da almeno 2 anni

B: veicoli a motore < 3.500 kg, che non trasportano più di 8 passeggeri in aggiunta al conducente + più rimorchio < 750 kg; possono essere combinati con un rimorchio > 750 kg se la combinazione è di peso inferiore a 4 250 kg (con formazione e/o prove se il peso è compreso tra 3.500 kg e 4.250 kg). Si può conseguire a 18 anni

B1: categoria facoltativa per quadricicli pesanti. Si può conseguire a 16 anni, ma soltanto a 18 si possono trasportare passeggeri

C: veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci > 3 500 kg + rimorchio < 750 kg. Si può conseguire a 21 anni

C1: veicoli a motore > 3.500 kg ma < 7.500 kg e che non trasportano più di 8 passeggeri in aggiunta al conducente + più rimorchio < 750 kg. Si può conseguire a 18 anni

D: veicoli a motore per il trasporto di più di 8 passeggeri + più rimorchio < 750 kg. Si può conseguire a 24 anni

D1: veicoli a motore per il trasporto di non più di 16 passeggeri + di lunghezza massima di 8 metri + rimorchio < 750 kg. Si può conseguire a 21 anni

E: in combinazione con le categorie di cui sopra, rimorchio > 750 kg.

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PER LE DUE RUOTE ACCESSO GRADUALE – Il regime europeo delle patenti di guida rafforza la protezione delle categorie più vulnerabili di utenti della strada.

Un limite di età più elevato (dagli attuali 21 anni a 24 anni) per l’accesso diretto (mediante prove teoriche e pratiche) alle patenti che consentono di guidare i motocicli più potenti.

Un aumento del limite di età e l’introduzione di ulteriori sottocategorie per l’accesso progressivo. Il nuovo regime prevede che i conducenti abbiano maturato un’esperienza di almeno quattro anni (anziché due) alla guida di motocicli di potenza inferiore prima di poter acquisire la patente per guidare quelli di potenza superiore.

I ciclomotori rappresentano ora una nuova categoria di veicoli e le persone che desiderano ottenere la relativa patente di guida sono tenute a sostenere una prova teorica. Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre prove di abilità e comportamento nonché visite mediche. L’UE ha fissato a 16 anni l’età minima raccomandata per il riconoscimento reciproco delle patenti da parte di tutti gli Stati membri (a livello nazionale gli Stati membri possono abbassare a 14 anni tale limite di età). Fino ad oggi non esistevano requisiti minimi UE per i ciclomotori.

LA PATENTE AM PER I CICLOMOTORI – Fino a oggi per guidare i ciclomotori nell’Unione europea non era obbligatoria la patente (mentre in Italia avevamo il “patentino”). In alcuni Stati membri i ragazzi che hanno compiuto 14 anni sono autorizzati a guidare i ciclomotori. Per questo motivo è stata introdotta una nuova categoria armonizzata di patente di guida (AM) che può essere ottenuta superando una prova teorica obbligatoria. Ciò dovrebbe consentire un controllo più agevole di questo gruppo vulnerabile di utenti della strada e renderlo più consapevoli delle norme del codice della strada, oltre a chiarire la situazione per quanto concerne i conducenti che si recano con un ciclomotore in un altro Stato membro o che noleggiano un ciclomotore quando sono in vacanza. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di imporre ai richiedenti di sostenere una prova di abilità e comportamento per la categoria in questione.

CON LA “B” SINO A 4250 KG – La categoria B consente di condurre un veicolo di 3.500 kg e un rimorchio di 750 kg. Per quanto riguarda la combinazione veicolo-rimorchio nell’ambito della categoria B, i rimorchi di peso superiore a 750 kg possono essere accoppiati a un veicolo trainante se la combinazione non supera i 4.250 kg e se sono rispettate le norme in materia di omologazione (che determinano la relazione tra veicolo e rimorchio). Tuttavia, per le combinazioni che rientrano nella categoria B e che superano il peso di 3 500 kg, viene fissato l’obbligo di sostenere una prova (o una prova e una formazione). Rispetto ad oggi, questa disposizione consentirà di guidare formazioni veicolo-rimorchio di stazza superiore. Per quanto riguarda la categoria BE, i conducenti saranno abilitati a condurre rimorchi con massa massima autorizzata di 3.500 kg. Le combinazioni costituite da un veicolo trainante di categoria B e un rimorchio di peso superiore a 3.500 kg rientreranno nella categoria C1E.

DEFINIZIONI – Nell’interesse della sicurezza, le patenti di guida per autocarri e autobus sono state modificate al fine di: fare riferimento al numero di passeggeri e non al numero di sedili;
allineare i requisiti tecnici per autocarri e autobus di piccole dimensioni a quelli dei veicoli presenti sul mercato e renderli obbligatori in tutta l’Unione; categoria C: veicoli a motore utilizzati per il trasporto di merci, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg e che non trasportano più di otto passeggeri in aggiunta al conducente. Essi possono essere combinati con un rimorchio di peso inferiore a 750 kg; categoria C1: uguale alla categoria C ma per veicoli a motore con massa massima autorizzata non superiore a 7 500 kg. Tutti gli Stati membri sono ora tenuti a introdurre questa categoria; categoria D: veicoli a motore per il trasporto di passeggeri con la capacità di trasportare più di otto passeggeri in aggiunta al conducente. Essi possono essere combinati con un rimorchio di peso inferiore a 750 kg; categoria D1: uguale alla categoria D ma per veicoli a motore con la capacità di trasportare non più di 16 passeggeri in aggiunta al conducente e di lunghezza massima non superiore a otto metri. Essi possono essere combinati con un rimorchio di peso inferiore a 750 kg.

Tutti gli Stati membri sono ora tenuti a introdurre questa categoria.

Tutti i veicoli delle quattro categorie sopramenzionate possono ora essere combinati con rimorchi di peso superiore a 750 kg ma il conducente deve essere in possesso di una patente di guida distinta (categorie CE, C1E, DE, D1E). Tutti gli Stati membri sono ora tenuti a introdurre queste categorie.

ESAMINATORI – Gli esaminatori di guida dovranno soddisfare determinati requisiti minimi in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica. Tali misure garantiranno il controllo della qualità nel nuovo sistema. La direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida è stata adottata dagli Stati membri e dal Parlamento europeo nel 2006 e doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 19 gennaio 2011. Essa sarà pienamente applicabile il 19 gennaio 2013.

ARRIVA “RESPER” – Ma in che modo la nuova legislazione sulle patenti di guida potrà ridurre le possibilità di frode? Esistono oggi differenti tipi di frode: manomissioni del documento, acquisizione illegale di duplicati adducendo a motivo la perdita o il furto dell’originale, acquisizione di una patente di guida in un altro paese quando la patente è stata sospesa nel proprio. La filosofia che ispira la lotta antifrode nel caso delle patenti di guida è il principio che una persona può essere titolare di una sola patente di guida. La nuova direttiva ha rafforzato questo principio. Il rinnovo periodico delle patenti di guida consentirà agli Stati membri di disporre di una banca dati nazionale (e di conseguenza una visione) costantemente aggiornata delle patenti di guida in corso di validità. Allo stesso tempo sarà migliorata la comunicazione tra le autorità nazionali mediante la creazione di una rete comune sulle patenti di guida. La consultazione regolare di questa rete, chiamata RESPER, consentirà di applicare le nuove, e più rigorose, norme sul divieto di rilasciare una patente di guida a persone la cui patente sia stata ritirata o sospesa o sia soggetta a limitazioni. Inoltre, gli Stati membri che lo desiderino sono autorizzati a inserire un microchip nella patente. La presenza nel microchip delle informazioni stampate sulla patente aumenta la protezione anti frode e, allo stesso, tempo garantisce la protezione dei dati. Va da sé che dovrà essere rispettata la legislazione europea in materia di protezione dei dati personali.

A voi le conclusoni….


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